Questo è il primo di una serie di post: il prossimo sarà relativo al "2020 World Presso Freedom Index" (Indice della libertà di stampa), per arrivare ad un report sulla salute della democrazia nei tempi moderni.
In questi giorni ho letto nel web frasi del tipo "Tutti virologi, tutti scienziati" per respingere le critiche contro le modalità di gestione della pandemia. Se è vero, e lo è, che non tutti sono in grado di fare il presidente del consiglio, è altrettanto vero che "...siamo tutti chiamati al dovere e al diritto del voto e a sceglierci i nostri rappresentanti. Dire che non possiamo giudicare il loro operato è fuorviante. Ci rendiamo conto che questo è il senso delle urne? [...] abbiamo il dovere di vigilare sulle nostre istituzioni, sempre, specie nei momenti in cui la Costituzione rischia di essere messa da parte".
Io non sono in sintonia con il governo: non lo sono per l'utilizzo del D.P.C.M.; non lo sono per le modalità comunicative del premier; non lo sono per come è stata gestita la situazione prima (a fine gennaio) e poi in corso d'opera. Vale sempre il principio della responsabilità personale, per la quale mi sono attenuto alle disposizioni impartite, ma parlare di come si è intervenuti nei diritti delle singole persone non è una questione di forma, ma è sostanza e tale resta anche in tempi di emergenza.
La Relazione della Presidente Cartabia parla di un aumento nel 2019 della domanda di giustizia costituzionale (pagina 5) ma è il punto 6) "Oltre il 2019" che merita una lettura non frettolosa, ma attenta. Ne riporto qui di seguito un ampio stralcio, senza commenti perché credo che le parole della Presidente, pesate e misurate, scelte con cura e con estrema competenza, debbano entrare libere dentro ciascuno di noi.
"Il nuovo anno è stato aperto da una contingenza davvero inedita e imprevedibile, contrassegnata dall’emergenza, dall’urgenza di assicurare una tutela prioritaria alla vita, alla integrità fisica e alla salute delle persone anche con il necessario temporaneo sacrificio di altri diritti. La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell’art. 48 della Costituzione di Weimar o dell’art. 16 della Costituzione francese, dell’art. 116 della Costituzione spagnola o dell’art. 48 della Costituzione ungherese. Si tratta di una scelta consapevole. Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri.
La Costituzione, peraltro, non è insensibile al variare delle contingenze, all’eventualità che dirompano situazioni di emergenza, di crisi, o di straordinaria necessità e urgenza, come recita l’articolo 77 della Costituzione, in materia di decreti-legge. La Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi – dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria – che sono stati affrontati senza mai sospendere l’ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base alle specifiche contingenze: necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela «sistemica e non frazionata» dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti".
Per la relazione completa della Presidente Cartabia, clicca qui.
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